martedì 21 aprile 2015

La nostra proposta

Per chi volesse intanto leggere qual'era stata la nostra proposta di regolamento presentata a tutte le amministrazioni comunali della provincia, la allego di seguito. Aggiungo che aldilà di quanto è successo con i quattro comuni della sx Piave, la proposta è attualmente in esame presso altre amministrazioni comunali, fra le quali Feltre e Belluno. La questione è quindi ancora apertissima.
Buona lettura a tutti
Mimmo

NOTE ALLA STESURA






Il metodo di lavoro ha comportato la verifica dei regolamenti esistenti in Val Belluna, in gran parte molto datati, la ricerca degli esempi virtuosi, l’esame delle fonti normative, e il confronto con regolamenti già assunti da amministrazioni di territori confinanti e caratterizzati da presenza importante di agricoltura intensiva.
Le fonti attinte sono quelle indicate nella premessa del regolamento, con l’integrazione del regolamento assunto dal Comune di Malosco (TN) - che è stato sottoposto a positivo giudizio da parte del Consiglio di Stato, che ha confermato la titolarità della amministrazione comunale alla tutela della salute dei cittadini anche applicando il principio della precauzione e quello assunto dai comuni della DOCG Conegliano Valdobbiadene, quale territorio fortemente interessato da coltivazioni intensive.
Per garantire una corretta tracciabilità delle fonti ed una consapevolezza delle misure adottate si è scelto di inserire delle note a piè di pagina che chiariscono il percorso di costruzione degli articolati.











ABBREVIAZIONI
PAN        Piano di Azione Nazionale (Decreto Interministeriale del 22/01/2014) PF                Prodotti Fitosanitari
D.Lgs   Decreto Legislativo
L.R.V Legge Regionale del Veneto


Parti sottolineate: da compilare/adeguare a cura dei comuni








Comuni di

REGOLAMENTO STRALCIO DI POLIZIA RURALE PER L’USO DEI
PRODOTTI FITOSANITARI


Premesso che1:

1) L’art. 191 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (UE) ha indicato, al comma 1, la protezione della salute umana fra gli obiettivi della politica comunitaria in materia ambientale ed introdotto, al comma 2, il principio di precauzione, il quale dispone che “La politica della Comunità in materia ambientale mira a un elevato livello di tutela, tenendo conto della diversità delle situazioni nelle varie regioni della Comunità. Essa è fondata sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché sul principio chi inquina paga”;
2)  Con la direttiva n. 128 del 21 ottobre 2009, recepita nell'ordinamento nazionale con il D.Lgs n.150 del 14 agosto 2012, il Parlamento europeo ha istituito un quadro per realizzare un uso sostenibile dei prodotti fitosanitari riducendone i rischi e gli impatti sulla salute umana e sull'ambiente e promuovendo l'uso della difesa integrata e di approcci o tecniche innovative, quali le alternative non chimiche ai prodotti fitosanitari;
3)   Con Decreto Interministeriale del 22/01//2014 è stato adottato il Piano di Azione Nazionale (PAN) per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, in attuazione della Direttiva 2009/128/CE, individuante politiche e azioni volte ad “assicurare lo sviluppo e la promozione di metodi di produzione agricola a basso apporto di prodotti fitosanitari, realizzare un uso sostenibile dei prodotti fitosanitari riducendone i rischi e gli impatti sulla salute umana e sull'ambiente, promuovendo l'uso della difesa integrata ed approcci o tecniche alternativi, quali il metodo dell'agricoltura biologica (Reg. CE N. 834/2007) e le alternative non chimiche ai prodotti fitosanitari”;
4)    La Giunta Regionale del Veneto con deliberazione n.1379 del 17/07/2012 ha approvato gli Indirizzi regionali per un corretto impiego dei prodotti fitosanitari e la proposta di regolamentazione comunale per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari;
5)    La proposta di Regolamento approvato dalla Regione Veneto  “individua le prescrizioni minime per i trattamenti fitosanitari da seguire nelle diverse fasi [...]. Le Amministrazioni comunali sulla base dei documenti proposti - potranno disporre eventualmente, nell'ambito della rispettiva autonomia e potestà, l'osservanza di più specifiche e precise modalità di utilizzo dei prodotti fitosanitari, in relazione a particolari esigenze locali connesse alla tutela del territorio e della salute umana”;
6)    Il “Rapporto Nazionale sui Pesticidi nelle acque” n. 208 del 2014 pubblicato dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) rileva tra le regioni con i più alti tassi di inquinamento da prodotti fitosanitari il Veneto ed il Trentino AA, e suggerisce che “questo andamento deve favorire orientamenti di tecniche agricole a basso impatto nonché la valorizzazione delle produzioni di qualità”;
7)   In ordine ai dati relativi al territorio va considerata la situazione di criticità relativa alla qualità dell'aria della Val Belluna, evidenziata dai rilevamenti ARPAV e riconosciuta da diversi studi (tra i quali il progetto INTERREG IIIA/Italia-Austria 2000-2006 Valutazione Integrata Qualità dell'Aria in Val Belluna”)
8)   Il Comitato per il Patrimonio Mondiale il 26 giugno 2009 ha dichiarato le Dolomiti
“Patrimonio dell'Umanità” sostenendo la loro unicità sotto il profilo paesaggistico e geologico;
9)  Il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento riconosce al territorio della Provincia di Belluno elevato valore sotto il profilo paesaggistico, ecologico e del territorio rurale, individuando, tra le valenze ambientali, oltre alle aree nucleo della rete ecologica regionale (siti Natura 2000), corridoi ecologici, ambiti di “agricoltura mista a naturalità diffusa” e “prati stabili”;
10)  Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale individua inoltre i componenti della
rete ecologica provinciale, tra cui le “aree di collegamento ecologico” con la finalità di:
a)  tutelare le aree agricole di pregio mantenendone le biodiversità e le specificità delle produzioni agricole di pregio, coniugando gli aspetti economico-produttivi a quelli

1    La premessa è ispirata al Regolamento del comune di Malosco, adattando tutti i riferimenti alla più recente normativa e pianificazione regionale veneta e provinciale. E' utile anche per il testo delle deliberazioni.


paesaggistici ed ambientali;
b)    incrementare la funzione dello spazio agricolo come zona di transizione attraverso la diffusione nelle aree periurbane di sistemi semi-naturali (siepi, boschetti, stagni, ecc.) caratterizzati da specie autoctone e funzionalità ecologica;
c)    promuovere la qualità ecologica e paesaggistica delle nuove strutture insediative a carattere economico-produttivo, tecnologico o di servizio, attraverso la realizzazione di sistemi semi-naturali che possano contribuire alla funzionalità della rete ecologica.
11)  I territori comunali di …., data anche l'alta valenza naturalistica, sono vocati ad una frequentazione diffusa, e le amministrazioni si prefiggono di valorizzare in misura crescente lo sviluppo del turismo naturalistico, enogastronomico, agricolo, storico e artistico [da sviluppare:  altre considerazioni sul territorio oggetto del regolamento: socioeconomiche, paesaggistiche,  ecologiche, pianificatorie....]


Art. 1           Finalità
1. Le Amministrazioni Comunali individuano nella agricoltura non intensiva e biologica maggiori garanzie per la conservazione e la tutela della biodiversità, della salute dei cittadini e del paesaggio.
Art. 2           Oggetto del Regolamento2
1. Il presente Regolamento disciplina l’utilizzo dei prodotti fitosanitari e si applica integralmente, nelle aree agricole ed extra agricole, nei territori comunali interessati per tutti gli usi consentiti dei prodotti fitosanitari.
2. Non rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento gli interventi eseguiti dall’autorità sanitaria, finalizzati alla tutela della salute pubblica quali disinfestazione, derattizzazione e simili.

Art. 3           Utilizzo dei prodotti fitosanitari3

1.   Fermo restando il rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di utilizzo dei prodotti fitosanitari, chiunque impieghi i prodotti fitosanitari, per scopi produttivi e non, è tenuto a porre ogni precauzione per assicurare la pubblica incolumità e il rispetto della proprietà pubblica e privata, evitando danni a persone, animali o cose.
2.   Gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari applicano i principi generali della difesa integrata obbligatoria, di cui all'allegato III del D.Lgs n.150 del 14/12/2012. La difesa integrata obbligatoria prevede l'applicazione di tecniche di prevenzione e di monitoraggio delle infestazioni e delle infezioni, l'utilizzo di mezzi biologici di controllo dei parassiti, il ricorso a pratiche di coltivazione appropriate e l'uso di prodotti fitosanitari che presentano il minor rischio per la salute umana e per l'ambiente.4
3.  In virtù dei principi generali di precauzione, riduzione dei rischi per la salute umana e salvaguardia ambientale, i prodotti fitosanitari devono essere impiegati nella misura strettamente necessaria allo scopo prefisso, e comunque in scrupolosa ottemperanza alle modalità descritte in etichetta e nella scheda di sicurezza del prodotto.5
4.  Al fine di contenere i rischi connessi agli effetti negativi legati alla deriva dei prodotti fitosanitari, è fatto obbligo a chiunque di effettuare i trattamenti fitosanitari in modo tale da evitare che le miscele raggiungano edifici pubblici e privati, orti, giardini, parchi, aree ricreative, centri sportivi e relative pertinenze, cimiteri e, in generale, qualsiasi area diversa dalla zona oggetto del trattamento fitosanitario.
5.  Sono vietati i trattamenti con geodisinfestanti ad azione sistemica.6
6.  Gli obblighi connessi all'utilizzo dei prodotti fitosanitari, tra cui quelli relativi modalità di manipolazione e stoccaggio dei PF, al trattamento dei relativi imballaggi e delle rimanenze, ai requisiti minimi delle attrezzature, sono disciplinati dal Decreto Interministeriale 22 gennaio 2014 c.d. “Piano di Azione Nazionale” (PAN).7

Art. 4           Competenze e obblighi nella difesa fitosanitaria8

1. E’ obbligatorio per chiunque segnalare all'Unità Periferica dei Servizi Fitosanitari, direttamente o tramite il Comune, la presenza o la manifestazione di organismi nocivi alle piante o ai prodotti vegetali non riconducibili alle normali presenze note nell’area interessata;

2    Regolam. Regionale art. 1
3    Regolam. Regionale art. 1
4  Art. 19 D.Lgs n.150 del 14/12/2012
5    Regolam. Comuni DOCG
6 I geodisinfestanti  sistemici contengono insetticidi che migrano agli organi fiorali, ove si ritrovano in quantità largamente sufficienti a danneggiare gli insetti pronubi.
7    Si valuti di inserire quali allegati al regolamento gli Allegati del PAN
8    Regolam. Regionale art. 3: il comma 3 -relativo alla estirpazione delle colture arboree una volta cessata la coltivazione - non viene riproposto in quanto non differenzia le coltivazioni intensive da quelle tradizionali anche storiche.


in particolare, è obbligatorio segnalare le presenze reali o sospette degli organismi nocivi inclusi nelle liste di quarantena ai sensi della Direttiva 29/2000/CE, nonché di quelli per i quali sono vigenti norme nazionali di lotta obbligatoria.
2. L’obbligo della segnalazione di cui al comma 1, stante le finalità di pubblico interesse,
supera gli obblighi connessi al segreto professionale.

Art. 5           Prescrizioni per i trattamenti fitosanitari

1.  È sempre vietato l’impiego di prodotti fitosanitari classificati come Molto Tossici (T+) o Tossici (T) o che riportano in etichetta le frasi di rischio da R20 a R28, R36, R37, R38, R40, R41, R42, R43, R45, R48, R60, R61, R62, R63, R64, e R68, ad eccezione dei prodotti a base di sostanze attive ammesse in agricoltura biologica (regolamento CE 889/08).9
2.  L'irrorazione aerea è vietata.10
3.   Fermo quanto indicato nel primo comma nelle aree adiacenti alle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili quali parchi e giardini pubblici, campi sportivi, aree ricreative, cortili e aree verdi all'interno di plessi scolastici, parchi gioco per bambini e in prossimità di strutture sanitarie è vietato l'utilizzo di PF a distanze inferiori di 30 metri dalle suddette aree, ad eccezione dei prodotti a base di sostanze attive ammesse in agricoltura biologica (regolamento CE 889/08), per i quali è vietato l'utilizzo di PF a distanze inferiori ai 20 metri da suddette aree.11
4.   In ambiente urbano12 i trattamenti diserbanti sono vietati e sostituiti con metodi alternativi.
5.    Lungo le linee ferroviarie e lungo le strade l'Amministrazione, entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, definirà con apposito Protocollo d'Intesa con gli enti interessati le modalità per ridurre o eliminare l'uso dei PF diversi da quelli di cui al comma ricorrendo a metodi alternativi, tenendo conto delle misure per la riduzione dell'uso dei PF fissate nel PAN.
6.  L'irrorazione dei PF con frasi di rischio R50 R51 R52 e comunque con effetti negativi per l'ambiente acquatico è vietata nella fascia di almeno 50 metri di distanza da corsi d'acqua superficiali, sorgenti di acqua, specchi lacustri, fiumi, pozzi, canali e altri corpi idrici.13
7.   Nelle aree di rispetto relative ai punti di prelievo di acque destinate al consumo umano, come individuate da apposito provvedimento regionale, i trattamenti devono essere eseguiti solo sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto delle colture, delle tecniche agronomiche e della vulnerabilità delle risorse idriche. In mancanza di diversa limitazione, l’area di rispetto, entro la quale è vietato l'uso dei PF, ha un’estensione di 200 metri di raggio dal punto di captazione di acque sotterranee o di derivazione di acque superficiali (D.lgs n. 152/2006, art. 94).14
8.  E' vietato l'impiego dei prodotti fitosanitari nelle aree della rete Natura 2000 e nelle

9    Il PAN vieta questi prodotti per le aree adiacenti (fascia di 30 m) ad aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili, e/o in ambiente urbano (paragrafo A.5.6). Per il principio di precauzione viene esteso all'intero territorio comunale il divieto, a maggiore tutela della salute. A discrezione delle Amministrazioni un intervento più incisivo si otterrebbe vietando anche l’uso dei prodotti fitosanitari sistemici, che per la modalità d'azione vengono assorbiti dalle piante e si possono ritrovare all'interno dei vegetali  (dalla radice al polline al frutto), con effetti tossici per insetti pronubi e riduzione della biodiversità dell'entomofauna.
10 Il PAN vieta in linea generale l'irrorazione aerea, ammettendo alcune deroghe. Le condizioni relative alla irrorazione aerea in deroga sono fissate all'art. 13 del D.Lgs 150/2012. La deroga non viene ammessa, per l’intero territorio comunale, in funzione delle caratteristiche morfologiche ambientali e di distribuzione della popolazione residente nel territorio (art. 13 co. 3 lett. c  DLgs150/2012)
11   Il PAN limita per queste stesse aree l'uso dei PF indicati al comma 1.
12 La definizione può essere quella dei centri urbani riferita al Codice della Strada, oppure il Comune può  effettuare una ricognizione ad hoc.
13 Il PAN definisce misure per la tutela dell'ambiente acquatico, da individuarsi a cura di regioni e province autonome (non ancora adottate dalla regione Veneto). Il Regolamento Regionale limita l'uso dei PF classificati T+ entro una distanza di 30m dai corsi d'acqua.
14   Art. 5 comma 8 Regolamento Regionale


aree naturali protette istituite in base alla L.394/1991 e alla L.R.V. 40/1984, fatti salvi i trattamenti fitosanitari eseguiti secondo il metodo biologico da aziende certificate biologiche.15
9.  Sono vietati i trattamenti erbicidi e fitosanitari con principi attivi tossici per gli insetti pronubi, alle colture agrarie in fioritura dalla apertura alla caduta dei petali.16
10.  Qualunque trattamento con principi attivi tossici per gli insetti pronubi va effettuato previo sfalcio del cotico erboso in fioritura.17
11.  All'interno delle zone classificate a bosco ed assimilate ai sensi del D.Lgs 227/2001 è vietato l'utilizzo dei PF. E' fatta salva la possibilità di deroghe in presenza di particolari emergenze fitosanitarie e conservazionistiche, previo nulla osta da parte dell'Unità Periferica dei Servizi Fitosanitari.18
12.   E’ fatto comunque obbligo all’operatore che effettua il trattamento: a) di porre la massima attenzione affinché al momento del trattamento non vi siano nelle vicinanze persone od animali e, nel caso, di interrompere il trattamento stesso; b) orientare correttamente i getti in funzione delle dimensioni del bersaglio, adeguare la portata dell’aria allo sviluppo vegetativo e regolare opportunamente il flusso d’aria affinché investa solo la vegetazione.19
13.   Qualora, nonostante l'adozione delle misure precauzionali contenute nel presente Regolamento e nelle altre norme in materia, si verificasse un'immissione di prodotti fitosanitari in proprietà confinanti, il responsabile del trattamento deve segnalare immediatamente il fatto al proprietario o al conduttore del fondo interessato, comunicando il nome dei formulati commerciali impiegati, nonché la classe tossicologica ed i tempi di carenza degli stessi.20
14.   È vietato trattare con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti in presenza di vento che abbia un'intensità tale da provocare la deriva della miscela e la conseguente contaminazione di altre colture o aree non interessate al trattamento e da non consentire un trattamento efficace. In via indicativa si raccomanda di evitare di irrorare con vento di intensità superiore a 2 metri al secondo. È altresì vietato trattare in condizioni di temperature elevate.21
15.  Le distanze di cui ai precedenti commi 3 e 6 possono essere ridotte rispettivamente a m. 10 per il comma 3 e m. 25 per il comma 6 in presenza di adeguate barriere vegetali costituite da siepi di altezza non inferiore a m. 2,5 e profondità non inferiore a m. 1, posizionate lungo tutto il perimetro confinante con proprietà private o pubbliche non adibite allo stesso tipo di coltivazione. Le distanze dal confine sono disciplinate dagli artt. 892-899 del Codice Civile.22

Art. 6           Gestione        di     vegetali        e/o     prodotti       vegetali        contaminati          e/o infestati23

1.  I vegetali o prodotti vegetali contaminati o infestati da organismi nocivi non possono essere abbandonati tali e quali nell'ambiente.
2.  I vegetali o prodotti vegetali di cui al comma 1) del presente articolo devono essere smaltiti, eliminati o trattati secondo procedure individuate dall'Unità Periferica dei Servizi Sanitari, fatte salve le prescrizioni imposte dalla normativa ambientale.

15   Il PAN definisce misure per la tutela delle aree della rete Natura 2000 e delle aree naturali protette
16 Art. 9, comma della L .R.V. n.23/1994 “Norme per la tutela lo sviluppo e la valorizzazione dell'apicoltura”.
17 La stessa Legge Regionale subordina la effettuazione di trattamenti a vigneti e coltivazioni arboree da frutto alla eliminazione del cotico erboso in fioritura. Anche il PAN (misura A.5.5) fissa il divieto di effettuare trattamenti con insetticidi/acaricidi sulle alberate stradali durante la fase fenologica della fioritura.
18   PAN punto 5.8.1
19 Regolamento Malosco art. 5 comma 5
20 Regolamento Regionale art. 5 comma 11
21 art. 5 co.10 Regolamento Regionale
22 Preso atto della frammentazione agricola e delle dimensioni spesso contenute dei fondi, l’adozione di questo intervento di mitigazione permette di contenere la deriva, nonché di incrementare la biodiversità e di qualificare il paesaggio agricolo.
23   Regolamento DOCG.


3.   Il materiale vegetale contaminato o infestato deve essere sempre tenuto in partite distinte e deve essere contraddistinto come tale in ogni suo spostamento, qualora tale spostamento sia ammesso.

Art. 7           Comunicazioni24
1.  Durante il trattamento eseguito da utilizzatori professionali con prodotti fitosanitari e per il tempo di rientro, deve obbligatoriamente essere esposta, all’ingresso del fondo trattato opportuna segnaletica indicante il divieto di accesso alle persone non addette ai lavori e a quelle non adeguatamente equipaggiate, recante la dicitura: “ATTENZIONE! COLTURA TRATTATA CON PRODOTTI FITOSANITARI”. Il cartello deve contenere anche un simbolo di pericolo per essere comprensibile a chiunque in modo immediato.
2.  Per le colture trattate con metodo biologico va esposta all'ingresso del fondo trattato il cartello recante la dicitura “COLTURA TRATTATA CON P.F. AMMESSI IN AGRICOLTURA BIOLOGICA”.
3.   Qualora l’etichetta del prodotto fitosanitario non riporti il tempo di rientro, questo
dovrà essere di almeno 48 ore.
4. Nei casi di trattamenti eseguiti nell’ambito di attività professionale, agricola od extra agricola, in prossimità delle abitazioni è necessario avvertire i residenti con adeguato anticipo, ed almeno 48 ore prima del trattamento.

Art. 8           Sanzioni25
1.  Fatto salvo quanto previsto dalla normativa specifica di settore e qualora le violazioni non costituiscano reato, a norma dell’art. 7-bis del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 e ss.mm.ii., le violazioni al presente Regolamento sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 ad euro 500,00. È ammesso il pagamento in misura ridotta.
2.  Per quanto attiene al mancato rispetto della disciplina inerente la irrorazione aerea e le misure a tutela dell'ambiente acquatico si fa rinvio alle sanzioni fissate nel D.Lgs 150/2012 art.24, commi 8,9,10.
3.  Per la violazione di cui all'art. 5 comma 9 si applica la sanzione amministrativa da 258,00 ad 620,00 come previsto dalla L.R.V. n. 23/1994.
4.  Per l’accertamento delle violazioni, la contestazione, la notificazione delle medesime, la definizione degli accertamenti, l’introito e la devoluzione dei proventi delle somme riscosse, si osservano le norme della legge di depenalizzazione n. 689/1981.

Art. 9           Accertamento delle violazioni26
1.   Le funzioni di accertamento degli illeciti amministrativi relative alle disposizioni del presente regolamento sono svolte, in via principale, dalla polizia Locale, ferma restando la competenza di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria a norma dell’articolo 13 della legge 689/1981.
2.    I Sindaci potranno, con provvedimento  motivato, abilitare all’esercizio di dette funzioni anche personale comunale, preventivamente formato, in conformità all’art. 13 della predetta legge n. 689/81. Tali soggetti dovranno essere muniti di apposito documento di riconoscimento che attesti l’abilitazione all’esercizio delle funzioni loro attribuite.
3.   Le violazioni accertate dovranno essere documentate mediante apposito verbale di accertamento.





24   art. 6 Regolamento Regionale con adattamenti
25   art. 10 Regolamento Regionale con integrazioni normative
26   art. 11 Regolamento Regionale


Art. 10        Rimessa in pristino ed esecuzione d’ufficio27

1.  Oltre al pagamento della sanzione, nei confronti di chi non osserva le prescrizioni del presente Regolamento può essere altresì ordinato l'adempimento, la rimessa in pristino dei luoghi e/o manufatti danneggiati o l’eliminazione delle cause oggetto di violazione e danno, mediante ordinanza emessa dal sindaco o dal Responsabile del Servizio competente. Se l'ordinanza non viene osservata, l’amministrazione può intervenire direttamente o avvalendosi anche di ditte specializzate, con costi a carico dell’inadempiente, fatto comunque salvo l’inoltro di comunicazione all’Autorità Giudiziaria qualora l’intimazione sia stata emessa a seguito pregiudizio alla pubblica incolumità e abbia avuto carattere d’urgenza (Art. 650 del Codice Penale).

Art. 11        Norma transitoria28
1. Alle aziende agricole già insediate sul territorio comunale da almeno due anni rispetto alla data di entrata in vigore del presente regolamento è concesso un termine di un anno per adeguarsi alle prescrizioni di cui all'art. 5 comma 1, fermo restando l'osservanza in tale periodo del rispetto della normativa comunitaria, nazionale, regionale in materia di utilizzo dei prodotti fitosanitari.







Nessun commento:

Posta un commento